Imu abitazione principale: calcolo delle detrazioni e aliquote

L’imposta municipale sugli immobili (Imu) è il nuovo tributo previsto dall’esecutivo per i proprietari di immobili ( tuttavia il tributo riguarda anche i soggetti che vantano altri diritti sugli immobili). In vista dell’appuntamento del 18 giugno, quando si pagherà il primo acconto, sono molti i dubbi che assillano i contribuenti. Vediamo di approfondire il discorso Imu con particolare riguardo a qualche esempio pratico, che può favorire la comprensione del disposto legislativo.

IMU ABITAZIONE PRINCIPALE: QUANDO È POSSIBILE OTTENERE LE AGEVOLAZIONI

La norma prevede un’aliquota agevolata per quanto riguarda l’abitazione principale e le relative pertinenze, oltre alla concessione di alcune agevolazioni. Innanzitutto l’aliquota base fissata per tali tipi di immobili è pari allo 0,46 per cento ( aliquota aumentabile o diminuibile dai singoli Comuni) e si prevede una deduzione generica, pari a 200 euro, per la prima abitazione. Ulteriore detrazione prevista è quella pari a 50 euro per ogni figlio residente sotto i 26 anni. Occorre valutare che la norma non prevede alcuna caratteristica particolare dell’immobile e quindi, è sufficiente che l’immobile sia accatastato come abitazione e classificato in qualsiasi categoria catastale ( e di conseguenza sono comprese anche le categorie catastali A/1, A/7, A/8 e A/9, ossia gli immobili di maggior pregio). Pertanto visto il disposto legislativo, potranno fruire della detrazione anche le abitazioni di lusso ( di cui al DM 2 agosto del 1969), ossia quelle che impediscono di fruire delle agevolazioni in sede di acquisto dell’abitazione (in materia di imposta di registro e iva). La norma parla infatti di unica unità immobiliare che si configura come abitazione principale e deve essere riferita ad unica unità immobiliare ( non quindi una pluralità). L’immobile per il quale è possibile fruire dell’agevolazione è quello nel quale il possessore ed il nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente.

Pertanto con quest’ultima conclusione occorre escludere dal novero delle abitazioni agevolate tutte le unità immobiliari nelle quali il possessore risiede anagraficamente ma non vi dimori (si tratta quindi di una residenza fittizia come previsto dall’art. 43, coma 2 del Codice Civile) oltre che tutTe le unità immobiliari nella quale il possessore dimora (cioè abiti, nel senso che l’essere umano svolge tutte le sue funzioni all’interno). Ma non vi risiede anagraficamente. Non è possibile quindi considerare come abitazione principale l’appartamento di proprietà di un soggetto A dato in comodato ad un soggetto B, nel quale il soggetto A non dimori e non risieda. Non potrà beneficiare della detrazione anche il dipendente delle Forze Armate proprietario di appartamento che abbia l’obbligo di residenza in caserma o il proprietario di un appartamento dato in locazione ( se il proprietario non abbia né la dimora né la residenza).

Infine non sarà più possibile per due coniugi beneficare di due detrazioni se la famiglia ha la residenza in due immobili distinti. La norma ha finalità anti elusiva e non si applica se i due coniugi sono residenti in due comuni diversi a patto ovviamente che ciascuno dei due coniugi dimori realmente nella casa ove è impressa la sua residenza anagrafica.